Il Ministero della Salute, con circolare dello scorso 29 aprile, ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto alla figura del medico competente nella prevenzione del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Principio fondamentale è la collaborazione attiva del medico competente con il datore di lavoro e con l’RSPP affinché vengano attuate le necessarie misure a tutela della salute dei lavoratori.
Il medico competente deve:
- supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di contenimento del rischio contagio, contestualizzandole nelle singole attività produttive e realtà aziendali;
- collaborare nelle attività di informazione dei lavoratori;
- collaborare nella valutazione dei rischi correlati al rientro attività lavorativa;
- essere coinvolto nell’individuare le misure organizzative e logistiche dell’azienda o, comunque, deve riceverne informazioni da parte del datore di lavoro affinché agevoli eventuali prescrizioni e/o limitazioni nel corso della sorveglianza sanitaria.
Le visite mediche effettuate presso la sede aziendale devono svolgersi nell’infermeria o in ambienti idonei rispetto alla metratura complessiva così da consentire il rispetto dei limiti di distanziamento, adeguata igiene delle mani e ben areati. In tali occasioni, i lavoratori dovranno indossare la mascherina di protezione.
La circolare, tra le attività comprese nella sorveglianza sanitaria, privilegia le visite visite urgenti e indifferibili:
- visita medica preventiva
- visita medica su richiesta del lavoratore
- visita medica in occasione cambio mansione
- visita medica dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
Tra le attività ritenute differibili, la circolare individua:
- la visita periodica (art. 41, c. 1, lett. b del D.Lgs. n. 81/2008)
- la visita medica alla cessazione rapporto di lavoro (art. 41, c. 1, lett. e del D.Lgs. 81/2008)
- gli esami strumentali che possono sottoporre a rischio contagio da COVID-19 (es. spirometrie) che non possono essere effettuati in ambienti idonei e con dispositivi di protezione adeguati al caso.
Il medico competente sarà coinvolto a identificare i soggetti c.d. fragili (anche rispetto all’età) e dovrà effettuare la visita medica di idoneità al lavoro per coloro che hanno contratto il virus e risultano guariti.
Una serie di obblighi e adempimenti che rendono ancor più determinante la presenza del medico competente per la corretta gestione della delicata fase di ritorno alla normalità aziendale.