L’INAIL ha messo a disposizione una dote a fondo perduto pari a 403 milioni di euro (dotazione finanziaria Invitalia) destinati a finanziare i datori di lavoro che hanno sostenuto (o sosterranno) spese per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento/distanziamento dei lavoratori, dispositivi per la sanificazione degli ambienti, sistemi o strumenti per il controllo degli accessi al fine del contenimento del contagio da COVID-19.
Tali interventi sono previsti dall’art. 102 del decreto “Rilancio” (in calce).
Potrà essere riconosciuto un importo di:
- euro 15 mila per le imprese fino a 9 dipendenti
- euro 50 mila per quelle da 10 a 50 dipendenti
- 100 mila euro per aziende con oltre 50 dipendenti.
Previsto, inoltre, l’estensione al “Terzo settore” di un credito di imposta pari al 50% (fino a un massimo di euro 200 mila per ciascun beneficiario) destinato a coprire le spese sostenute per le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro (fondi incompatibili con altre agevolazioni).
Art. 102- Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
- Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, come modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
- Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modificazioni, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
- I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
- Conseguentemente è revocato il bando di finanziamento ISI 2019, già pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n.297 del 19 dicembre 2019.
- Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.