L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 7 dello scorso 30 ottobre fornisce al proprio personale ispettivo le linee guida per lo svolgimento delle attività di vigilanza con riguardo alla genuinità delle Collaborazioni Coordinate e Continuative disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015 e modificate dal D.L. n. 101/2019 intervenuto per disciplinare le attività dei ciclo-fattorini (i c.d. rider e coloro che lavorano con piattaforme digitali).
Attenersi a dette indicazioni permetterebbe, fatti salvi differenti posizioni della magistratura, alle parti (committente e collaboratore) di mettersi al riparo da eventuali contestazioni in fase di verifica ispettiva.
Dal 2016 le collaborazioni risultano sdoppiate in due categorie:
- collaborazione tradizionale, riservata ai casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015: collaborazioni previste e disciplinate dai CCNL, collaborazioni esercitate per l’esercizio di attività professionali intellettuali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi professionali;
- collaborazione etero-organizzata, cui sono destinate le medesime tutele del lavoro dipendente.
Tralasciando la prima fattispecie, di sicura e più facile individuazione, quelle etero-organizzate devono possedere tre requisiti (tutti insieme) affinché il rapporto di collaborazione possa essere ricondotto a un rapporto di lavoro dipendente:
- prestazione prevalentemente personale
- prestazione continuativa
- prestazione eseguita secondo modalità organizzate dal committente.
In presenza di tutte e tre i predetti requisiti, gli organi di vigilanza devono ricondurre la collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente e prevederne la relativa disciplina.
La legge n. 128 di conversione del D.L. n. 101/2019, ha modificato il termine di “esclusivamente personale” in “prestazione prevalentemente personale” consentendo, agli organi ispettivi, di includere altresì i rapporti di collaborazione svolte con il supporto di altri soggetti e prestazioni rese con ausilio di strumenti o mezzi a disposizione del collaboratore.
Relativamente al punto 2, secondo l’Ispettorato, la prestazione può intendersi continuativa allorquando, per rendersi utile al committente, si ripeta in un determinato arco di tempo. Concetto che viene a delinearsi in virtù delle più moderne caratteristiche di mercato del lavoro secondo le quali non è possibile predeterminare il tempo necessario. Sono modelli di organizzazione del lavoro che necessitano di una frammentazione delle attività, spesso non discontinui che richiedono un numero di lavoratori costantemente disponibile e spesso in eccedenza rispetto alle reali necessità. Una sorta di “collaborazione a chiamata” o “intermittente”.
In relazione alla prestazione eseguita secondo modalità organizzate dal committente (c.d. etero-organizzazione), il requisito è individuato nell’imposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive della prestazione tale da determinare un inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale affinché possa rendersi la prestazione di lavoro. Secondo l’Ispettorato, anche la pluricommittenza non è elemento sufficiente a escludere l’etero direzione perchè determinante alla necessità della struttura organizzativa del committente anche nel caso in cui le attività siano svolte mediante piattaforma informatica.