Con l’entrata in vigore del D.L. n. 41/2020 (c.d. Decreto Sostegni) viene prorogato il divieto dei licenziamenti (collettivi e individuali), oltre alla sospensione di tutte quelle procedure finalizzate al recesso datoriale dai rapporti di lavoro.
Nelle specifico, le disposizioni normative dell’art. 8 del nuovo decreto prevedono una duplice scadenza del divieto a seconda del tipo di ammortizzatore sociale richiedibile dal datore di lavoro:
1 – impossibilità di procedere a licenziamenti fino al 30 giugno 2021 per le aziende che fanno ricorso all’ammortizzatore sociale ordinario (CIGO);
2 – impossibilità di procedere a licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che fanno ricorso all’ammortizzatore sociale dell’Assegno Ordinario (ASO), cassa in deroga (CIGD) e cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).
Resta, tuttavia, possibile procedere per il datore di lavoro a recessi unilaterali per giustificato motivo oggettivo (GMO) al verificarsi di una delle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 8, c. 11:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
- presenza di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- fallimento con conseguente cessazione o fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto di licenziamenti tutti gli altri settori non compresi.