L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 473 dello scorso 22 marzo, fornisce ulteriori chiarimenti circa l’obbligo della tracciabilità della retribuzione anche a fronte di una dichiarazione, rilasciata dal lavoratore, che confermi l’avvenuto pagamento in contanti.
Il datore di lavoro deve sempre poter dimostrare l’effettiva tracciabilità – mediante scrupolosa conservazione della documentazione – delle operazioni di pagamento anche nei casi in cui abbia fatto ricorso a mezzi di pagamento non espressamente consentiti dalla legge in quanto non sempre tacciabili.
E’ il caso del pagamento avvenuto in contante presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente i conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni e non un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Da questo principio, la necessità di conservare tutte le ricevute di avvenuto pagamento anche nei casi si sia fatto ricorso a versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata a un IBAN.