ASSUNZIONE UNDER 36, INDICAZIONI INPS.
Con la circolare n. 56 dello scorso 12 aprile, l’INPS fornisce indicazioni circa l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 riconoscibile anche in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020).
L’esonero contributivo opera per un periodo massimo di 36 mesi, usufruibile dai datori di lavoro che assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Sono interessati all’esonero anche:
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro
- in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
RAPPORTI LAVORO ESCLUSI.
Sono esclusi dall’esonero:
- i rapporti di apprendistato
- i contratti di lavoro intermittente
- i contratti di lavoro domestico
- i contratti con personale con qualifica dirigenziale.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI.
Datori di lavoro privati (anche non “imprenditori”) ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.
MISURA INCENTIVO.
Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – è riconoscibile l’esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi.
Il limite di esonero usufruibile, per ciascun periodo di paga, risulta pari a 500 euro (6.000 euro / 12) somma da riproporzionare in caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese (euro 16,12 euro per ciascun giorno di fruizione dell’esonero contributivo).
Qualora l’esonero interessi lavoratori con contratto a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.L’esonero passa a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
CONDIZIONI INCENTIVO.
L’esonero è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni (età massima di 35 anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione;
- un eventuale rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non è ostativo all’agevolazione;
- un eventuale rapporto di lavoro di lavoro domestico a tempo indeterminato non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione;
- il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
- non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova
- non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per dimissioni del lavoratore;
- il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- il datore di lavoro non deve procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991).
Necessario attendere l’autorizzazione della Commissione europea, affinché l’INPS pubblichi un messaggio con le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive.