STRAORDINARIO ANCHE AI DIRIGENTI
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 7878 del 18 marzo 2021) ha stabilito che i lavoratori con funzioni direttive, sebbene esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni orario di lavoro (art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003), hanno diritto al riconoscimento delle indennità per lavoro straordinario qualora la prestazione lavorativa resa superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa.
Il D.Lgs. n. 66/2003 escludere i dirigenti e il personale direttivo, i quadri, dall’applicazione delle norme sull’orario di lavoro (durata massima, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause e lavoro notturno) a condizione che detta esclusione non pregiudichi il rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il caso sul quale i Giudici si sono espressi, faceva riferimento a un impiegato inquadrato al 1° livello del CCNL per il settore dell’industria alimentare che lamentava il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario in virtù delle mansioni svolte ritenendo legittimo tale riconoscimento sia per la gravosità delle mansioni svolte in determinati periodi di lavoro, sia perché il CCNL applicato fissava il limite settimanale alle 40 ore senza fare alcuna distinzione tra prestatori con mansioni direttive e personale ordinario.
L’ordinanza, quindi, afferma la possibilità, per il personale con funzioni direttive, di rivendicare il lavoro straordinario non solo quando il CCNL preveda per essi un orario di lavoro ordinario ma anche qualora, in mancanza di limitazione, la prestazione lavorativa resa, sia per gravosità che per durata, ecceda il limite della ragionevolezza a tutela della salute e integrità psicofisica garantita a tutti i lavoratori (a prescindere delle mansioni, quindi).
I Giudici, nel riconoscere il diritto al ricorrente al lavoro straordinario, hanno altresì deciso per il ricalcolo e riliquidazione del TFR.