BUONI SPESA ESENTI 2021
Confermata anche per l’anno 2021, il raddoppio della soglia di esenzione dei buoni spesa (beni e servizi) previsti dall’art. 51, comma 3 del TUIR.
Anche per l’anno in corso, quindi, i datori di lavoro potranno considerare, quale soglia di esenzione, l’importo di euro 516,46 per erogare ai propri dipendenti – anche ad personam – beni e servizi: buoni carburante, buoni spesa, ecc.
Ricordiamo che, superata detta soglia, l’intera somma diventa imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Dispositivo dell’art. 51 TUIR:
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.