DURC – Regolarità in edilizia
L’articolo 8, c. 10-bis del Decreto-legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto, per il settore edile, un ulteriore adempimento per le imprese:
a partire dal 1° novembre 2021, i lavori edili denunciati alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, saranno oggetto di un’attività di verifica e controllo circa l’incidenza della manodopera rispetto alla tipologia di lavoro svolto, sulla base di specifici indici predefiniti.
Nello specifico, il DURC di congruità interesserà:
- tutti i lavori pubblici edili
- per il settore privato, i lavori edili di importo complessivo pari o superiore a € 70.000.
La verifica di congruità persegue la duplice finalità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e di emersione del lavoro nero.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143/2021 (attuativo della previsione normativa dell’art. 8, c. 10-bis del Decreto-legge n. 76/2020) è stata attribuita alla Cassa Edile/Edilcassa la competenza sul rilascio dell’attestazione di congruità (c.d. Durc di congruità) che, a seguito di istanza presentata dall’impresa o dal committente, dovrà procedere al rilascio dell’attestazione entro il termine di 10 giorni.
A partire dal prossimo 1° novembre, qualora dalla verifica dell’incidenza della manodopera rispetto alla singola e specifica attività lavorativa denunciata dall’impresa, dovesse emergere una difformità rispetto agli indici predefiniti, la Cassa Edile/Edilcassa inviterà l’azienda a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il pagamento allo stesso ente di un importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale (indice) stabilita per la congruità.
Regolarizzata la posizione, la Cassa Edile/Edilcassa competente rilascerà l’attestazione di congruità.
A parziale beneficio delle imprese, il suddetto decreto ha previsto una soglia di congruità “automatica” per cui – in presenza di uno scostamento fino al 5% rispetto agli indici predefiniti e in forza di idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi la non perfetta congruità – tale scostamento non produrrà alcun effetto negativo sulla situazione aziendale: la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà comunque l’attestazione di congruità.
Infine, in caso mancata regolarizzazione entro il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente emetterà esito negativo della verifica, dettagliando l’importo a debito (somma non versata all’ente per la regolarizzazione) e le cause di irregolarità.
Lo stesso Ente procederà all’iscrizione dell’impresa nella Banca Nazionale delle Imprese irregolari (BNI), determinando effetti negativi e ostativi sul successivo rilascio del DURC online, documento attestante la regolarità contributiva dell’impresa nella sua globalità.