INQUADRAMENTO INPS
Con la circolare n. 113 dello scorso 28 luglio, l’INPS chiarisce che l’irretroattività di un inquadramento è possibile solo nei casi in cui il datore di lavoro, all’atto dell’inquadramento, abbia rilasciato dichiarazioni false/inesatte: in tali casi, quindi, è possibile riconoscere – con effetto retroattivo – il trasferimento nel settore economico corrispondente alla reale attività svolta.
La legge n. 88/1989 disciplina la classificazione delle attività imprenditoriali nei vasi settori di appartenenza (industria, terziario, artigianato, ecc.) consentendo all’Istituto di associare il c.d. Cdice Statistico Contributivo (CSC) che identifica l’aliquota contributiva da applicare sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
Il datore di lavoro, in caso di variazione attività, ha l’obbligo di effettuare la comunicazione nel termine di 30 giorni
In caso di dichiarazioni inesatte rilasciate dal datore di lavoro, in fase di primo inquadramento e/o variazione, i criteri di riclassificazione dell’attività sono stati oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali non sempre uniformi tra loro.
L’Istituto, ora, interviene con la predetta circolare adeguandosi ad alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 14257/2019 e 5541/2021) e determinando, con effetto dal 24 maggio 2019, nuovi parametri di valutazione per l’inquadramento.
Relativamente al contenzioso in corso, l’Istituto si riserva di definire nuove linee guida mediante pubblicazione di specifico messaggio.