GREEN PASS
Lavoratori del settore pubblico e privato, liberi professionisti nonché collaboratori familiari potranno accedere ai luoghi di lavoro – dal prossimo 15 ottobre – solo se in possesso del c.d. green pass.
L’obbligo viene stabilito dal decreto approvato lo scorso 16 settembre dal Consiglio dei Ministri (il testo in calce) e avrà validità dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 termine in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza da COVID-19.
I lavoratori che non provvisti del lasciapassare verde NON potranno accedere nei luoghi di lavoro e, dopo un giorno di assenza, saranno sospesi (da non intendere quale sanzione disciplinare) e considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione.
La riammissione al lavoro sarà consentita esclusivamente con l’acquisizione della tessera verde.
I datori di lavoro saranno obbligati a:
- verificare il possesso, da parte dei lavoratori, del green pass
- organizzare quanto necessario per le verifiche, anche a campione della tessera verde
- individuare le figure designate al controllo al momento dell’accesso nel luogo di lavoro
- contestare la violazione di tali obblighi.
Per i lavoratori che violeranno le disposizioni circa l’obbligo di esibizione della tessera, sono previste multe comprese tra 600 e 1.500 euro suscettibili di aumento se il documento dovesse risultare contraffatto.
Per i datori di lavoro che non abbiano messo in atto quanto prescritto dal decreto e non abbiano organizzato le verifiche, la sanzione è compresa tra un minimo di 400 fino a un massimo di euro 1.000.
Qualora i lavoratori, al fine dell’ottenimento della tessera verde, dovessero ricorrere alla pratica del tampone (validità di 72 ore per il molecolare, 42 ore per gli antigenici) dovranno accollarsi i relativi costi: fino al 31 dicembre 2021, nessun costo per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione, otto euro per i minori ed euro 15 per i maggiorenni.
Le farmacie dovranno applicare i prezzi indicati e il Prefetto, in caso di mancato rispetto, potrà disporre la chiusura della farmacia fino a un massimo di cinque giorni.
Contrariamente a quanto previsto fino a oggi, la tessera potranno ottenerla subito coloro che si sottoporranno alla vaccinazione, contrariamente a quanto in precedenza asserito che prevedeva l’ottenimento della stessa dopo quindici giorni alla somministrazione.
I lavoratori che contrarranno il virus benché vaccinati con la prima o seconda dose, la tessera avrà validità di dodici mesi dalla guarigione.