CONTROLLO PC
A seguito di contestazione disciplinare, la lavoratrice veniva licenziata per aver utilizzato sistemi informatici aziendali per motivi personali e per i danni causati al patrimonio aziendale.
La Cassazione ha, prima di tutto, posto l’attenzione sui controlli difensivi che il datore potrebbe porre in atto distinguendo quelli a tutela del patrimonio aziendale (tutti i lavoratori) e quelli destinati al singolo lavoratore dipendente nei confronti del quale sussistano fondati sospetti nella commissione di illeciti.
Nel primo caso, l’ambito di applicazione e relative regole risiedono, pena l’illegittimità dei controlli, nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70).
Il secondo caso, spiegano i Giudici della Suprema Corte, non risiede nella disciplina dell’art. 4 in virtù del fatto che il datore di lavoro – in presenza di fondati sospetti – possa effettuare controlli a distanza mediante strumenti tecnologici senza particolari restrizioni rispettando, limite importante, il principio che gli stessi vengano eseguiti successivamente al sospetto dell’avvenuto illecito che, nel caso della sentenza in questione, risiede nella presenza di un virus nella rete informatica aziendale.