ACCESSI ILLECITI, LA MULTA E’ SALATA.
Dal 15 ottobre, i lavoratori privi di green pass non potranno più lavorare, né svolgere attività di volontariato o di formazione. Perderanno lo stipendio ma conserveranno il posto di lavoro, finché non esibiranno la certificazione verde.
L’art. 3 del decreto legge n. 127/2021 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere ed esibire (su richiesta) la certificazione verde Covid-19 o green pass.
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi, i liberi professionisti e i collaboratori familiari.
Da ciò discende che tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori possono subire sanzioni rilevanti in caso di mancato svolgimento dei compiti che sono assegnati dalle nuove regole.
Il primo soggetto chiamato ad attrezzarsi per gestire la procedura è il datore di lavoro che dovrà definire le modalità operative per le verifiche e individuare, formalmente, i soggetti delegati all’accertamento delle violazioni dell’obbligo.
La norma chiarisce che i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso al luogo del lavoro e prevede, altresì, anche la facoltà di effettuare una verifica a campione dei lavoratori (quindi, non di tutti i dipendenti, tutti i giorni).
In caso di violazione accertata da parte delle autorità è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.000 euro (importo che raddoppia in caso di violazioni reiterate).
Anche il lavoratore è tenuto a partecipare con diligenza al nuovo meccanismo.
Due sono le tipologie di sanzioni previste:
- sanzioni interne al rapporto di lavoro: il lavoratore trovato senza green pass a seguito di controllo o di sua comunicazione è considerato assente ingiustificato sino alla presentazione del certificato verde. In tal caso, perde il diritto a ogni forma di retribuzione, compenso o emolumento ma conserva comunque il posto di lavoro;
- sanzioni amministrative: il lavoratore – a prescindere dalle dimensioni dell’impresa – sorpreso dal datore di lavoro privo di green pass è punito con una sanzione che varia da 600 euro a 1.500 euro (irrogata dal Prefetto, su indicazione dei “soggetti incaricati ai controlli”), senza esclusione delle eventuali conseguenze disciplinari.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, l’art. 7 prevede che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre iltermine del 31 dicembre 2021.