SANZIONI PIU’ CARE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI.
Il Ministero del Lavoro, con due nuovi decreti, aggiorna gli importi del contributo esonerativo dell’assunzione dei disabili nonché delle sanzioni amministrative per violazione degli obblighi del datore di lavoro in materia di collocamento obbligatorio.
I decreti riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della Legge n. 68/1999 che disciplinano la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quello sull’aggiornamento delle sanzioni.
Con il primo provvedimento, si modifica l’importo del contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici – in presenza di speciali condizioni della loro attività – per essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione dell’intera percentuale di disabili prescritta per legge, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile NON occupato: il nuovo importo del contributo innalzato da 30,64 euro a 39,21 euro decorrerà dal 1° gennaio 2022.
Il secondo decreto riguarda le sanzioni amministrative dei principali adempimenti del collocamento dei disabili. Le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio «in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti» (previsto dall’art.9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate:
- a 702,43 euro (prima 635,11 euro) per il mancato adempimento degli obblighi;
- a 34,02 euro (prima 30,76 euro) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell’obbligo.
Inoltre, in conseguenza dell’adeguamento dal prossimo anno del contributo esonerativo, viene incrementata quasi del 30% la sanzione per mancato adempimento dell’obbligo di riserva, pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di mancata assunzione del disabile.
Il nuovo importo giornaliero pari a 196,05 euro (prima 153,20 euro), viene applicato, come sempre, solo dopo che siano decorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.