TRE GIORNI CARICO DEL DATORE, IL RESTO A META’ CON L’INPS.
La quarantena (sorveglianza attiva, permanenza domiciliare o precauzionale) torna ad essere considerata “malattia” come lo è stato fino al 31 dicembre 2020
L’articolo 8 del decreto legge n. 146/2021 (c.d. decreto Fiscale) riscrive parte dell’articolo 26, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 e stanzia nuovi fondi per garantire questa prestazione fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto Fiscale modifica radicalmente la norma e, al nuovo comma 5, estende la copertura in favore sia delle tutele del comma 1 dell’articolo 26 (malattia per quarantena dei dipendenti del settore privato) che per quelle del comma 2 (lavoratori fragili del settore pubblico e privato impossibilitati a svolgere l’attività in smart working).
Il neo comma 7-bis dell’articolo 8 del decreto Legge n. 146/2021 stabilisce che i datori di lavoro del settore privato – escluso il settore domestico – che risultino iscritti a una gestione INPS che non preveda l’intervento dell’Istituto (quindi, intera malattia a carico azienda) e per i lavoratori che non possono essere impiegati in attività di lavoro agile (smart working) hanno diritto a un rimborso forfettario una tantum per ogni singolo lavoratore di 600,00 euro a fronte del fatto che il dipendente non possa essere impiegato con modalità di lavoro agile.
Il rimborso è subordinato alla presentazione di apposita domanda telematica da inoltrare all’INPS, corredata da una dichiarazione attestante i periodi per i quali sono applicabili le tutele dell’articolo 26.
L’effettiva operatività di questa rinnovata previsione è rimessa a specifiche istruzioni che saranno fornite dall’Istituto di previdenza.