MALATTIA E STILE DI VITA INCOMPATIBILE
Gli Ermellini, con ordinanza n. 26709 dello scorso 1° ottobre, hanno ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, assente al lavoro per un periodo di malattia, aveva tenuto uno stile di vita non compatibile con la patologia da cui risultava affetto, idoneo a pregiudicarne o ritardarne la guarigione.
I Giudici hanno affermato che lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può legittimare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per se’ sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.