Non è la prima volta che le forze dell’ordine emettono misure cautelari nei confronti di datori di lavoro che hanno attribuito ai propri dipendenti false trasferte – per nascondere lavoro straordinario o somme aggiuntive premianti o netto concordato con il lavoratore – al fine di eludere il fisco e l’Istituto di Previdenza Sociale. Illecito finalizzato a contenere i costi e aumentare il reddito netto del lavoratore.
L’ultima in ordine cronologico è relativa a un’operazione, eseguita nel mese di settembre 2021 dalla Guardia di Finanza su provvedimento del Tribunale di Torino, nei confronti di un’azienda che dal 2015 inseriva nei cedolini paga dei propri dipendenti indennità di trasferta mai eseguite così da poter beneficiare delle esenzioni previste.
Attività investigativa conclusa con gli arresti domiciliari dell’amministratore di fatto e l’interdizione per 12 mesi a ricoprire uffici direttivi e svolgere qualsiasi attività imprenditoriale per l’amministratore formalmente nominato.
Il mancato versamento delle imposte e dei contributi, nei casi di ricorso illecito a indennità di trasferta, comporta danni al lavoratore e allo Stato.
Relativamente alla posizione del lavoratore, il mancato versamento dei contributi per trasferte illecite comporta un danno pensionistico secondo quanto previsto dall’art. 2116 codice civile e conseguente diritto al risarcimento del danno pensionistico.
Nei confronti del datore di lavoro, nella persona del legale rappresentante, si configurano due illeciti: appropriazione indebita e truffa (art. 646 e 640 codice penale). Condotta che comporta una truffa nei confronti dello Stato e un’appropriazione indebita derivante dall’ingiusto profitto procurato (minori contributi e imposte versate).
Non meno trascurabile, infine, la posizione del professionista coinvolto e interessato alla redazione delle scritture contabili (Libro Unico del Lavoro) dei lavoratori dipendenti: in tal caso, si consuma una grave infrazione agli obblighi di lealtà, correttezza e diligenza.
Come previsto dall’art. 26 (e seguenti) della legge n. 12/1979 il professionista colpevole di attività similari è sottoposto a procedimento disciplinare e può essere soggetto a sospensione dell’attività e redazione dall’Albo di appartenenza.