SANZIONI SALATE PER SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto n. 146/2021 (c.d. decreto Fiscale G.U. n. 252 del 21/10/2021) in vigore dallo scorso 22 ottobre rafforza le sanzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo ai casi di sospensione delle attività sostituendo, di fatto, il regime sanzionatorio previsto dal d.l. 81/2008 (Testo sulla sicurezza sul lavoro).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che riprende la competenza in materia prevedendo un aumento sostanzioso degli ispettori, adotterà il provvedimento della sospensione attività nei casi in cui:
- al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero (mancata Comunicazione Obbligatoria preventiva);
- gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
La revoca della sospensione, che potrà avvenire dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo all’accesso ispettivo fatti salvi casi di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori, potrà avvenire:
- al momento della regolarizzazione del personale in nero anche per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro;
- ad avvenuta rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni;
- pagamento di una sanzione per lavoro irregolare pari a euro 2.500 se interessati fino a cinque lavoratori, euro 5.000 se trattasi di oltre cinque lavoratori. Sanzioni raddoppiate qualora il datore di lavoro abbia commesso un altro provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti;
- pagamento della sanzione prevista dal decreto (tabella in calce). Importi raddoppiati se il datore di lavoro sia stato destinatario di provvedimento di sospensione nei cinque anni precedenti.
Qualora il datore di lavoro non ottemperi al provvedimento di sospensione attività sarà punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro nei casi di sospensione attività per lavoro irregolare.