CIG COVID-19 E FERIE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 1799 dello scorso 23 novembre, ha fornito parere in relazione alla modifica di periodi di ferie già autorizzate ai lavoratori in CIG Covid-19.
Fermo restando il potere, in capo al datore di lavoro, di determinare (ed eventualmente di modificare in caso di esigenze aziendali eccezionali e imprevedibili) il periodo di concessione ferie (art. 2109 codice civile) l’Ispettorato ha ribadito che – in ipotesi di intervento CIG a zero ore – non sussiste la necessità di recuperare le energie psicofisiche che costituisce il principio fondamentale dell’istituto delle ferie che potranno essere godute al termine del periodo di intervento dell’ammortizzatore.
Questione differente, in caso di sospensione parziale dell’attività lavorativa e intervento della CIG rispetto al quale al lavoratore deve essere garantito il periodo necessario a recuperare le energie.
L’istante non avrebbe comunicato la decisione di trasformare in CIG Covid-19 un periodo di ferie già richiesto dai lavoratori, autorizzato e programmato: comportamento che non prevede l’applicazione di sanzioni amministrative o di un provvedimento “dispositivo” come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 (1) in quanto il lavoratore conserverebbe comunque i giorni di ferie maturati che potranno essere goduti al termine del periodo di intervento dell’ammortizzatore sociale.
(1)
Art. 14
Disposizioni del personale ispettivo
1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e’ ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.