SOTTRAZIONE DATI DA PC AZIENDALE
Con pronuncia n. 33809/2021 la Cassazione ha ritenuto responsabile un dirigente con mansioni di direttore commerciale che, al termine del rapporto di lavoro, aveva restituito al datore di lavoro il pc aziendale avuto in dotazione cancellando e asportando alcuni dati.
L’azienda, tramite tecnico informatico, riuscita a recuperare la password del dirigente ha avuto accesso all’hard disk del computer e aveva scoperto che l’ex dipendente si era appropriato di informazioni aziendali riservate per diffonderle a terzi.
Gli Ermellini hanno chiarito che, qualora il lavoratore cancelli dati aziendali:
- lede il patrimonio dell’azienda commettendo un illecito civile da cui deriva il diritto del datore di lavoro di procedere con la richiesta di risarcimento danni,
- commette il reato di danneggiamento informazioni , dati e programmi informatici (anche se la cancellazione non è definitiva) come previsto dall’art. 635 bis del Codice penale (*).
Sebbene l’art. 4 della legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) pone garanzie ben precise per il controllo dei lavoratori, il datore di lavoro può verificare la messaggistica privata dell’ex dipendente in tutte le ipotesi di controllo difensivo senza incorrere nella violazione del diritto alla privacy e produrre in giudizio documenti contenenti dati personali dell’ex dipendente al fine di tutelare i propri diritti.
(*)
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.