CONVERTITO IL DECRETO LEGGE SUL GREEN PASS.
Diventa legge il decreto n. 127/2021 che ha disciplinato la certificazione verde COVID-19 e ne ha introdotto, dallo scorso 15 ottobre, l’obbligo per accedere ai posti di lavoro.
In fase di conversione, il testo definitivo ha introdotto alcune novità:
- CONSEGNA DEL GREEN PASS AL DATORE DI LAVORO PER IL PERIODO DI VALIDITA’: nonostante le perplessità da parte del Garante per la privacy, i lavoratori del settore pubblico e privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno di ripetere il controllo ogni giorno.
- VALIDITA’ DEL GREEN PASS: la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli art. 9-quinquies, c. 7 e 8, e 9-septies, c. 8 e 9. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
- LAVORO SOMMINISTRATO: per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all’utilizzatore. Onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di eventuali controlli e requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività.
- PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: dovranno fornire idonea informativa ai dipendenti ed alle Organizzazioni sindacali in merito alla predisposizione delle modalità organizzative adottate per la verifica del Green pass.
- SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS NELLE PICCOLE AZIENDE: per le aziende del settore privato, che occupano fino a 15 dipendenti, i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro possono sostituire il lavoratore sospeso, perché privo di certificato verde, sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.