CHAT AZIENDALE E INFORMATIVA
La Cassazione con sentenza n. 25731 dello scorso 22 settembre ha messo in evidenza l’importanza di una corretta e adeguata informativa per i dipendenti coinvolti nelle ormai tanto diffuse “chat aziendali” nelle quali vengono quotidianamente scambiate informazioni o ricevono istruzioni e direttive da parte dei superiori.
Il caso ha riguardato il licenziamento per giusta causa a causa del contenuto pesantemente offensivo nei confronti di un superiore gerarchico nella chat aziendale (espressione della libera manifestazione del pensiero in una conversazione privata) annullato dalla Corte di Appello di Milano in quanto il materiale estratto dal computer da parte del datore di lavoro è stato ritenuto inutilizzabile pur in presenza di un regolamento interno che prevedeva la possibilità di accesso agli strumenti informatici in uso ai dipendenti.
Gli Ermellini hanno chiarito che la chat aziendale è uno strumento di lavoro perchè funzionale all’attività lavorativa e, come tale, esclude l’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che prevede per l’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti da cui possa derivare controllo a distanza dei lavoratori (ammesso solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale) preventivo accordo con le RSU/RSA – Organizzazioni Sindacali (aziende plurilocalizzate) ovvero – in mancanza di accordo – da provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro.
La Suprema Corte, nel ricordare che detti strumenti (nel caso di specie una chat aziendale) sono utilizzabili ai fini del rapporto di lavoro, subordina il loro utilizzo alla condizione che sia data a ciascun lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso e sui controlli e finalità del trattamento dei dati.
In sostanza, la chat aziendale destinata alle comunicazioni di servizio dei lavoratori è assimilabile agli strumenti di lavoro (art. 4 legge 300/70) perchè funzionale alla prestazione lavorativa con la conseguenza che le informazioni trattate in essa, a seguito di controllo da parte del datore di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di un’adeguata informazione preventiva.