INVALIDO IL PATTO DI PROVA GENERICO.
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, con riferimento all’inquadramento del lavoratore e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.
La Cassazione, con sentenza n. 1099 dello scorso 14 gennaio, afferma che il requisito della specificità è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova e alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in ordine alla prestazione e alle mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale.
Il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente a integrare il requisito della specificità dell’indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali, il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata.