DISOCCUPAZIONE AUTONOMI SPETTACOLO
Più tutele per i lavoratori autonomi dello spettacolo: l’articolo 66 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis) introduce – dal 1° gennaio 2022 – l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro.
L’indennità sarà erogata dall’INPS a seguito di richiesta telematica presentata dall’interessato entro il termine di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro autonomo.
REQUISITI.
- Assenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- assenza di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non fruizione del reddito di cittadinanza;
- avere almeno 15 giornate di contribuzione versata/accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di indennità;
- avere un reddito non superiore a € 35.000 nell’anno solare precedente la presentazione della domanda.
Tali requisiti dovranno sussistere anche durante l’intera fruizione dell’indennità di disoccupazione.
MISURA INDENNITA’.
L’indennità è pari al 75% dell’imponibile medio mensile calcolato se detto imponibile è pari o inferiore a € 1.227,55.
Se l’imponibile mensile risulta di importo superiore a € 1.227,55, l’indennità sarà pari a 75%, a cui verrà aggiunto il 25% della differenza tra l’imponibile medio mensile e il predetto valore di € 1.227,55.
DURATA.
L’indennità – corrisposta mensilmente – spetta per un periodo pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo. La durata massima comunque non potrà superare i 6 mesi, corrispondenti a 156 giorni di contributi giornalieri.
NON IMPONIBILITA’ FISCALE.
L’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo non concorre alla formazione del reddito, pertanto non costituisce imponibile fiscale.