QUARANTENA E LAVORO
Il periodo emergenziale ha introdotto alcuni nuovi concetti che, con l’evolversi della normativa, hanno subito continue modifiche.
Di seguito, un riepilogo relativo alle assenze al lavoro con particolare riguardo ai concetti di quarantena e isolamento.
ISOLAMENTO:coinvolge lavoratori contagiate (anche asintomatiche) ai quali vengono applicate le regole della malattia che deve essere giustificato mediante presentazione del consueto certificato medico e che sarà trattata, da un punto di vista retributivo, alla medesima stregua di una malattia ordinaria. Il rientro al lavoro sarà consentito esclusivamente previa presentazione, per il tramite del medico competente, di certificato che evinca l’avvenuta negativizzazione.
QUARANTENA: riguarda il soggetto che, venuto a contatto con una persona positiva al COVID-19, venga sottoposto a limitazioni di contatti e circolazione e non può recarsi al lavoro. In tali casi, l’isolamento è previsto esclusivamente nel caso in cui il soggetto sia avvenuto in stretto contatto con:
- persone che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) ovvero che l’abbiano completato da meno di 14 giorni (durata quarantena 10 giorni);
- persone che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non abbiano ricevuto la dose booster (durata quarantena 5 giorni).
Solo “autosorveglianza” e obbligo di indossare la mascherina FFPp2 per dieci giorni, prevista per chi ha ricevuto la terza dose oppure ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure ancora è guarito dal Covid da meno di 120 giorni: tali soggetti dovranno effettuare un test (rapido o molecolare) alla prima comparsa di sintomi (opportuna informare il medico competente per eventuali misure).
Chi è sottoposto a quarantena non può accedere al luogo di lavoro per il periodo indicato nel provvedimento che lo riguarda e ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro le ragioni dell’assenza, fornendo come giustificazione il provvedimento dell’autorità sanitaria (solitamente comunicato via sms o email).
Se le mansioni e l’organizzazione del lavoro lo consentono, può essere collocato in smart working, in caso contrario il periodo di quarantena non è retribuito (impossibilità di rendere la prestazione per fatto che non dipende dal datore di lavoro), né (al momento) indennizzato dall’Inps, a seguito del venir meno del relativo finanziamento.
Per rientrare al lavoro, il dipendente deve certificare di essere negativo, ottenere dall’autorità sanitaria il provvedimento di fine quarantena e trasmettere tutto al datore di lavoro.