GREEN PASS E RIENTRO AL LAVORO
Il lavoratore privato senza certificazione verde, secondo le recenti disposizioni, non può accedere in azienda e l’assenza viene equiparata a un’assenza ingiustificata (senza, però, applicazione di provvedimenti disciplinari) con conseguente perdita della retribuzione e ogni compenso per tutto il periodo di assenza.
Qualora il lavoratore sospeso ottenga la certificazione verde, potrà riprendere l’attività lavorativa fatta salva l’ipotesi in cui il datore di lavoro, decorsi cinque giorni dall’inizio della sua assenza, lo abbia sostituito: in tal caso, dovrà attendere che il contratto a termine stipulato per la sua sostituzione, giunga al termine.
Questa precisazione è stata inserita in fase di conversione in legge del decreto n. 1/2022.