BUONI BENZINA
Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, i buoni benzina riconosciuti nel corso del 2022 dai datori di lavoro privati ai lavoratori se il valore annuo complessivo non superi i 200 euro.
Utilizzato spesso come forma di welfare aziendale, il buono benzina in questione è introdotto dall’art. 3 del D.l. n. 21/2022 contenente misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti.
Partendo dal fine della sua introduzione, si può ritenere che il buono benzina introdotto dal sopra citato decreto sia cumulabile con il buono acquisto con esenzione di 258,23 euro/anno e che non concorrano ai fini della previsione di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR:
“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Aspetto positivo della novità è che il buono benzina, ai fini della corresponsione, non deve essere riconosciuto a una generalità di lavoratori o determinata categoria di essi ma può essere corrisposto ad personam beneficiando, comunque, dell’esenzione fiscale.
Circa l’esenzione, la misura deve essere considerata per il solo anno 2022 e seguirà il già noto “principio di cassa” secondo il quale gli emolumenti si considerano dell’anno se corrisposti entro il 12 gennaio (nella fattispecie 12 gennaio 2023) indipendentemente dal loro utilizzo in periodi di imposta successivi.
I costi sostenuti dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni carburante dovrebbero rientrate tra quelli relativi al personale dipendente e, pertanto, consentire l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa.