BONUS CARBURANTE
Il decreto legge n. 21 dello scorso 21 marzo prevede, tra le varie iniziative finalizzate al contrato degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il c.d. “bonus carburante” destinato al personale dipendente occupato presso le aziende private, studi professionali, Enti del Terzo settore.
La concessione dei buoni è su base volontaria del datore di lavoro che potrà considerare prevedere anche un importo inferiore rispetto a quello fissato dal decreto in questione, destinarlo anche solo a una parte dei lavoratori o prevederne un importo differenziato rispetto alle categorie di lavoratori individuati.
Il costo così sostenuto, completamente deducibile dal reddito di impresa, è a carico azienda e l’importo non concorre alla formazione dei redditi (determineranno, quindi, un aumento diretto del netto in busta).
Non sono previste differenziazioni rispetto ai rapporti di lavoro e l’importo sarà uguale per i titolari di un contratto a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
I buoni carburante così indicati nel cedolino paga (dovranno necessariamente essere segnalati con specifica voce), si sommeranno a quelli normalmente previsti dal comma 3, secondo periodo dell’art. 51 del TUIR fissati nel limite annuo di euro 258,23.
Il datore di lavoro interessato, potrà mettere a disposizione i buoni carburante, usufruendo delle particolari agevolazioni, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre.
Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che chiariscano alcuni punti dubbi (es. rapporti di lavoro cessati in corso d’anno e possibile doppia erogazione).