PERMESSI ELETTORALI
In occasione delle elezioni amministrative e dei cinque referendum sulla giustizia che si terranno il prossimo 12 giugno, riteniamo utile sintetizzare i punti salienti per la gestione delle assenze dal lavoro di coloro che svolgeranno le operazioni presso gli uffici elettorali.
OPERAZIONI PRELIMINARI.
I giorni di assenza dal lavoro per le operazioni preliminari, per il voto e per lo scrutinio delle schede sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AL DATORE DI LAVORO.
Il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro e di percepire la retribuzione è condizionato alla preventiva comunicazione al datore di lavoro e alla successiva esibizione delle certificazioni che attestino l’effettiva partecipazione alle operazioni elettorali. Scrutatori e segretari devono produrre copia del decreto di nomina del comune (o del presidente di seggio nei casi di urgenza). Per scrutatori, segretari (e rappresentanti di lista), la certificazione di avvenuta partecipazione alle operazioni di voto è rilasciata dal presidente del seggio; per quest’ultimo invece si provvede con una dichiarazione vistata dal vice presidente del seggio stesso. In tutti i casi la certificazione deve riportare ora e giorno di inizio e fine delle operazioni al seggio.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO.
I lavoratori impegnati al seggio, i rappresentanti di lista e quelli dei gruppi promotori del referendum hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per i giorni lavorativi passati al seggio è dovuta la normale retribuzione, come se il dipendente si fosse regolarmente presentato al lavoro . Per i giorni non lavorativi, invece, spettano al lavoratore una retribuzione specifica (retribuzione mensile diviso 1/26 o altro divisore contrattuale) o, in alternativa, una o più giornate di riposo compensativo. La prevalente giurisprudenza riconosce il diritto alla maggiorazione o al riposo compensativo anche per l’attività di seggio svolta nella giornata del sabato, in regime di settimana corta e indipendentemente dalla disciplina collettiva applicata. Qualora l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copra una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi, deve essere retribuito interamente, il periodo considerato rilevante a tal fine non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
PERMESSI ELETTORALI E CIG/CIGS.
Perchè vi sia l’erogazione della retribuzione durante le giornate impegnate al seggio (festive, lavorative e non lavorative) è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere e non sospeso. Ne consegue che nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore ha diritto al trattamento di integrazione salariale disposto dall’INPS. Nel caso invece in cui si verifichi la riduzione dell’orario di lavoro, restano:
– a carico del datore di lavoro, le quote di retribuzione relative all’orario di lavoro previsto;
– a carico del’INPS, le restanti ore.
ASPETTI FISCALI.
La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni elettorali concorre a formare reddito imponibile corrente e la tassazione deve essere eseguita, dal sostituto d’imposta, nel rispetto delle ordinarie disposizioni.
ASPETTI CONTRIBUTIVI.
La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni elettorali concorre a formare reddito imponibile e gli adempimenti contributivi devono essere eseguiti, nel rispetto delle ordinarie disposizioni.
LIBRO UNICO LAVORO.
Le assenze dal lavoro conseguenti all’adempimento di funzioni presso gli uffici elettorali sono assenze retribuite e la loro fruizione dà diritto alla percezione della normale retribuzione e indicazione nel Libro Unico del Lavoro.