NUOVA MATERNITA’
Il Consiglio dei Ministri ha reso operative le nuove misure a tutela della maternità nel rispetto di quanto previsto dall’Unione Europea (direttiva UE 2019/1158)
Vediamo, di seguito, le principali novità introdotte.
In vigore, fin da subito, il congedo obbligatorio della durata di 10 giorni che il papà lavoratore deve fruire nel periodo compreso tra i due mesi prima del parto e i cinque successivi anche in presenza di decesso del bambino.
Passa DA:
- dieci mesi a undici mesi la durata del congedo parentale che spetta all’unico genitore;
- sei mesi a nove mesi il congedo parentale durante il quale è riconosciuta l’indennità pari al 30% della retribuzione;
- sei anni a dodici anni l’età del figlio entro la quale i genitori possono usufruire del congedo parentale (anche se trattasi di genitori adottivi o affidatari).
Relativamente al congedo parentale, il dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri estende la fruizione fino all’età di dodici anni di vita del bambino prevedendone una differente ripartizione tra i genitori:
- tre mesi, non trasferibili per ogni genitore e per un totale di sei mesi;
- ulteriore periodo di tre mesi, trasferibili tra i genitori e fruibili in alternativa tra loro.
In tali casi, il congedo parentale passa a nove mesi (dai precedenti sei) e si elevano a undici mesi (dai precedenti dieci) la durata complessiva del congedo parentale destinato al genitore solo.
Introdotte sanzioni per i datori di lavoro che dovessero ostacolare la fruizione del congedo di paternità, datori che saranno esclusi dalla possibilità di ottenere la certificazione della parità di genere.