PROCEDURE PERSONALE EXTRACOMUNITARIO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso note, con circolare n. 3 dello scorso 5 luglio, chiarimenti circa le “semplificazioni” introdotte dall’art. 44 del D.L. 73/2022 (in calce) per l’ingresso in Italia di personale extracomunitario.
Il sopra citato decreto introdurrebbe una particolare procedura “semplificata” che, di fatto, sposta in capo a professionisti l’onere di verifica della documentazione presentata per la concessione del nulla osta per assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di personale extracomunitario in relazione agli ingressi previsti per gli anni 2021 e 2022:
“dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”.
Una novità di non poco conto che obbligherà i professionisti (Consulenti del Lavoro, Avvocati, Commercialisti nonchè le rispettive associazioni datoriali) alla verifica di alcuni parametri come la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti, la tipologia dell’attività svolta oltre ad accertarsi della completezza e idoneità documentale.
Una ulteriore complicazione per le aziende e, in particolare, per i professionisti chiamati a sostituirsi alla Pubblica Amministrazione con ogni conseguente responsabilità e organizzazione.
Art. 44
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le annualita' 2021 e 2022, la verifica dei requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via esclusiva e
fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro
aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero.
3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano
applicazione con riferimento alle domande dell'annualita' 2021 in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono gia' state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualita'
di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta
ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di
cui al presente articolo.