LAVORO AGILE, AL MINISTERO SOLO L’ELENCO DEI DIPENDENTI.
Dopo due anni di pandemia, in cui si è passati per necessità da un regime ordinario ad uno semplificato, ecco ora una nuova scadenza che segna un ritorno al passato. Dal prossimo 1° settembre 2022 diventa strutturale la procedura di comunicazione semplificata per lo smart working in coincidenza con il ritorno all’accordo individuale. Le imprese che vorranno fare ricorso al lavoro agile dovranno, quindi, sottoscrivere un accordo individuale con ciascun lavoratore, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 81/2017. Il nuovo comma 1 dell’art. 23 della Legge n. 81/2017 – rubricato “Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per infortuni su lavoro e le malattie professionali” – modificato dall’art. 41 bis del Decreto Legge n. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) e convertito in Legge n. 122/2022, prevede che il datore di lavoro dovrà comunicare invia telematica al ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Questa nuova modalità di comunicazione è stata individuata con il Decreto Ministeriale n. 149/2022 attraverso il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le istruzioni per la corretta compilazione del modulo di comunicazione di attivazione dello smart working.
Tra le novità introdotte il DM n. 149/2022 dispone, altresì, che il datore di lavoro sarà tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.
In caso di mancata comunicazione o di comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal suddetto decreto, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 19, comma 3, del decreto Legislativo n. 276/2003).