CIGS E FORMAZIONE
Con decreto dello scorso 2 agosto (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022), viene stabilito che la CIGS spetterà in misura ridotta al lavoratore che non partecipi alle attività di formazione e riqualificazione professionale.
La mancata partecipazione – senza giustificato motivo fornito dal lavoratore – alle iniziative di formazione e di riqualificazione comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di 1/3 delle mensilità del trattamento di CIGS, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
- mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
- mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.