BONUS BOLLETTE
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35 dello scorso 4 novembre, fornisce chiarimenti sulla corretta gestione del c.d. “bonus bollette” introdotto dall’art. 12 del decreto legge n. 115/2022 (c.d. Aiuti bis) con particolare riguardo alla documentazione che il datore di lavoro deve necessariamente acquisire e conservare agli atti.
Ricordiamo che i datori di lavoro potranno erogare ai propri dipendenti – ENTRO IL 12 GENNAIO 2023 – l’equivalente delle somme da questi sostenuti per il costo delle utenze domestiche per energia elettrica, acqua e gas naturale fino a un importo massimo di 600 euro.
Tali utenze, spiega la circolare, devono essere quelle relative a uso domestico collegate a immobili a uso abitativo posseduti o detenuto dal lavoratore dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Ma a distanza di anni, in sede di verifica, quale documentazione dovrà essere esibita affinchè possa essere riconosciuta la completa esenzione delle somme a tale titolo corrisposte?
L’Agenzia delle Entrate sul punto è abbastanza chiara:
- documentazione a prova della spesa sostenuta (le bollette delle utenze)
- autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) dalla quale risulti che il lavoratore non ha ricevuto il medesimo rimborso o somma da altri datori di lavoro.
Le utenze domestiche per le quali viene riconosciuto il rimborso possono essere intestate al lavoratore beneficiario, a uno dei suoi familiari (coniuge o unito civilmente, altri familiari individuati dall’art. 433 del Codice civile) a prescindere dalla condizione che siano fiscalmente a carico o conviventi.
Art. 433
Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (1)
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (2)
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
(1) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.