COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Le aziende soggette al collocamento obbligatorio (legge 68/99) dovranno porre particolare attenzione al lavoro destinato ai centralinisti non vedenti.
Con decreto 5 agosto 2022 è stabilito che, ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, sono tenuti a comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro e ai centri per l’impiego con modalità esclusivamente informatiche, l’elenco dei datori di lavoro sia pubblici che privati presso i quali sono installati centralini telefonici.
Il Ministero del Lavoro ha, quindi, aggiornato le sanzioni per il mancato adempimento, a carico sia dei datori di lavoro che degli installatori di reti telefoniche:
- in caso di omessa denuncia, entro 60 giorni, dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino obblighi di assunzione, la sanzione è incrementata da 131,65 euro a 146,00 euro (misura minima) e da 2.632,86 euro a 2.919,84 euro (misura massima);
- i datori di lavoro privati che, pur essendone obbligati, non assumono centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista sono tenuti a pagare una sanzione da 29,17 euro (26,30 euro in precedenza) a 116,43 euro (104,99 euro in precedenza) euro per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.
I centralini rispetto ai quali si applicano le norme sulle riserve nelle assunzioni, nonché sugli altri obblighi comunicativi a carico di aziende e installatori, sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti-operatore o che comunque dotati di uno o più posti-operatore.