WELFARE
Lo scorso 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater” (Art. 12 del decreto Aiuti-bis modificato) che prevede uno stanziamento di 9.1 miliardi di euro derivanti dall’extragettito fiscale per il finanziamento degli interventi contro il caro energia.
Tra gli spunti più interessanti per aziende e lavoratori, l’innalzamento fino al 31 dicembre 2022 della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali a 3.000 euro anche attraverso il rimborso delle utenze relative alle spese energetiche: acqua, gas, corrente elettrica.
I datori di lavoro avranno tempo fino al 12 gennaio 2023 (c.d. principio di cassa allargato) per il pagamento ai lavoratori interessati e usufruire della particolare esenzione.
Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale
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Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00.
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Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((valutati in)) 86,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 43.