INDENNITA’ UNA TANTUM
L’art. 18 del D.L. n. 144/2022, prevede che venga riconosciuta nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.
Con il messaggio n. 4159 pubblicato il 17 novembre 2022, l’INPS fornisce alcune precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile e indicazioni in merito ai lavoratori che nel mese di novembre risultano titolari di più rapporti di lavoro (es. due part-time).
La RETRIBUZIONE IMPONIBILE nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
L’Istituto prevede, altresì, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art. 18 del D.L. n. 144/2022 a un SOLO datore di lavoro (a colui che provvederà al pagamento dell’indennità stessa).
Tale indennità spetta nella misura di 150 euro UNA SOLA VOLTA e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022 (che NON deve eccedere l’importo di 1.538 euro) è da effettuare in relazione al SINGOLO RAPPORTO DI LAVORO per il quale la dichiarazione è resa.
E se il datore di lavoro NON eroga l’indennità a novembre?
Qualora il datore di lavoro, a causa di motivi gestionali non avesse erogato l’indennità unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2022 (nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla), potrà esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.