APPRENDISTATO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022 il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 ottobre 2022 contenente i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese che sottoscrivono contratti di apprendistato con giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Al fine di promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e valorizzare il patrimonio agroalimentare/enogastronomico italiano può essere concesso alle imprese – in possesso di specifici requisiti – un contributo in conto corrente NON superiore al 70% delle spese ammissibili e a 30mila euro per singola impresa utilizzando la dotazione finanziaria – pari a 6 milioni per l’anno 2022 e 14 milioni per l’anno 2023 – del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” istituito ai sensi del comma 868, articolo 1, della legge di Bilancio 2022.
I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento Ue de minimis.
Ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Per poter essere ammessi al beneficio i giovani devono aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (Ipseoa) da non oltre cinque anni e non devono aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età.
Per poter percepire i contributi in commento le imprese devono essere in possesso di determinati requisiti: se operano nei settori identificati dai codici Ateco 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), devono essere regolarmente iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, devono aver acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; se operano nei settori identificati dai codici Ateco 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca), la percentuale si riduce al 5 per cento.
Le imprese devono, inoltre, attestare il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con un apposito provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, che conterrà anche ulteriori precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.
La richiesta di erogazione del contributo dovrà invece essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i 30 giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato allegando la prevista documentazione.