PRESTAZIONI OCCASIONALI
La legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ha ampliato le possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali e l’INPS con circolare n. 6 dello scorso 19 gennaio fornisce indicazioni operative.
Ampliata la platea dei datori di lavoro potranno farne ricorso passando dal precedente limite degli occupati di 5 dipendenti a 10 venendo meno la distinzione con i settori alberghieri e strutture ricettive.
Rientrano, nella possibilità di ricorso a tale prestazione e dal 1° gennaio 2023, anche le attività svolte occasionalmente a favore di discoteche, sale da ballo, night-club e attività similari che rientrano nel codice ATECO 93.29.1 fermo restando il divieto per le strutture che anno alle proprie dipendenze oltre 10 lavoratori con contratti di lavoro subordinato.
Raddoppiato il limite di utilizzo che passa dai precedenti 5 mila euro (due o più prestatori) a 10 mila euro (quattro o più prestatori) nei rispetto delle seguenti condizioni:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5 mila euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi non superiori a 2.500 euro.