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TIROCINI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 320/2023, fornisce chiarimenti circa la possibilità di instaurare tirocini formativi con soggetti extracomunitari e presenti sul territorio italiano in attesa di ricevere permesso di soggiorno per motivi di studio.
Se per i cittadini extracomunitari è applicabile integralmente la normativa italiana in materia di tirocini formativi, per coloro che appartengono a paesi extra Unione Europea devono applicarsi le norme previste per il rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia per formazione professionale.
Il caso trattato dall’INL riguarda un cittadino extraUE soggiornante in Italia con permesso per motivi di studio che, a chiarimento fornito dall’Ispettorato, può svolgere un tirocinio extra curriculare pur in mancanza del requisito previsto per un’attività lavorativa che impegni il soggetto per 20 ore settimanali di lavoro ed entro il limite annuo di 1.040 annue.
“Nel caso di specie, nel quale il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), pertanto, si ritiene che lo stesso possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999“.