Getting your Trinity Audio player ready...
|
SALUTE
L’INAIL con circolare n. 11/2023, recependo quanto previsto dalla Corte di Giustizia UE, chiarisce che le spese sostenute per i dispositivi di protezione visiva concessi al lavoratore sono a carico del datore di lavoro anche se trattasi di disturbo transitorio, reversibile e senza rischi per la salute visiva.
Il TU sulla sicurezza prevede che il lavoratore adibito per almeno 20 ore settimanali, al netto delle pause previste (15 minuti ogni due ore di lavoro), siano sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi visivi e apparato muscolare/scheletrico:
- preventivamente per l’idoneità alla mansione
- ogni due anni per coloro che hanno 50 anni di età
- ogni cinque anni a richiesta del lavoratore che possa sospettare un peggioramento.
Gli addetti ai videoterminali sono, come spiega l’Istituto nella circolare, soggetti a normali disturbi visivi di natura transitoria e reversibili pertanto, gli occhiali normalmente utilizzati, non rientrano tra i DPI e il relativo costo non è a carico del datore di lavoro.
Diventa costo per il datore di lavoro qualora il dispositivo speciale di correzione visiva sia necessario per correggere o prevenire disturbi derivanti dall’uso di videoterminali.
Qualora a seguito della sorveglianza sanitaria dovesse essere prescritto tale dispositivo, l’oftalmologo informerà il medico competente che, a sua volta, comunicherà al datore di lavoro la necessità di utilizzo dello stesso.
In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire a sue spese il dispositivo (o rimborsarne il costo) come, tra l’altro, previsto dalla sentenza n. 392/2022 della Corte di giustizia europea.