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IMMIGRAZIONE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 2066 dello scorso 21 marzo, fornisce prime indicazioni rispetto a quanto previsto dal d.l. n. 20/2023 (G.U. Serie Generale n. 59 del 10/03/2023) per l’assunzione di stranieri in Italia e chiarisce che – in attesa di sottoscrizione del permesso di soggiorno – il nulla osta per iniziare l’attività lavorativa deve intendersi rilasciato in ogni caso trascorso il periodo del c.d. “silenzio-assenso” che si perfeziona nei 60 giorni successivi alla richiesta presentata dall’interessato.
Tra le novità di particolare rilievo, evidenziamo che il termine necessario alla Questura competente per territorio per accertare la presenza di eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno passa da 30 a 60 giorni. In presenza di elementi ostativi, scatterà l’immediata revoca del nulla osta e del visto d’ingresso, nonché la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.
Principi, chiarisce l’Ispettorato, che si applicano anche a coloro che hanno partecipato a corsi di formazione attivabili rispetto al bisogno del particolare settore produttivo (ingressi consentiti al di fuori delle quote di ingresso stabilite).
Ulteriori novità:
- demandata in via strutturale ai Consulenti del Lavoro e Organizzazioni Sindacali, le attività di verifica dei requisiti sull’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e della congruità del numero di richieste presentate (solo lavoro subordinato e lavoro stagionale);
- per le aziende di nuova costituzione, la capacità economica sarà valutata rispetto ad altri parametri differenti da quelli rilevabili dagli adempimenti fiscali non ancora ottemperati.
Confermata, poi, la possibilità da parte dell’INL e Agenzia delle Entrate di effettuare verifiche a campione.