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TUTELE
L’INPS, con la circolare n. 32 dello scorso 20 marzo, fornisce istruzioni per il riconoscimento delle prestazioni NASPI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità.
La possibilità del congedo di paternità è previsto dal Testo Unico sulla maternità ed è alternativo a quello della mamma in presenza di gravi eventi come la morte o la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre, affidamento in esclusiva del figlio al papà.
Il D.lgs. n. 105/2022 (G.U. n. 176 del 29/07/2022) ha, quindi, introdotto un’ulteriore fattispecie in relazione ai due mesi precedenti al parto ed entro i successivi cinque mesi rispetto alla nascita del figlio, periodo entro il quale il papà DEVE astenersi per complessivi 10 giorni lavorativi anche in via non continuativa e non frazionabili a ore. Il periodo si eleva a 20 giorni in caso di parto plurimo.
Le novità introdotte con il D.lgs. 1057/2022 alla luce della circolare INPS n. 32/2023 in favore dei neo-papà possono così essere sintetizzate:
- DIVIETO DI LICENZIAMENTO fino a un anno di vita del figlio
- DIRITTO ALLA NASPI in caso di dimissioni rassegnate durante il divieto di licenziamento (nessun obbligo di preavviso).
L’Istituto chiarisce che eventuali domande di NASPI respinte prima dell’emissione della circolare n. 32 (20 marzo 2023) potranno essere oggetto di riesame su istanza dell’interessato.