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PERIODO DI PROVA
La Corte di Appello di Milano (sentenza del 6 marzo 2023) torna su una questione legata al contratto di assunzione troppo spesso trascurata: la descrizione chiara e specifica delle mansioni.
Il caso trattato dai Giudici riguardava l’impugnativa al licenziamento per “mancato superamento della prova” avanzata da un lavoratore con funzioni direttive.
Il lavoratore lamentava una descrizione approssimativa e generica delle mansioni sul proprio contratto di lavoro.
I Giudici hanno chiarito che, qualora la declaratoria del CCNL applicato, dovesse prevedere diversi profili per il livello interessato, il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare con precisione quella di riferimento così da rendere insindacabile ogni sua valutazione in merito al periodo di prova.
La Corte, nella sentenza e rispetto alla fattispecie giudicata, ha sanzionato l’azienda con la reintegrazione e il risarcimento di tutte le retribuzioni non percepite dal recesso fino alla ripresa del lavoro.
Quando il professionista dedica attenzioni – talvolta date per scontate, inutili o perdite di tempo – bisognerebbe riflettere quanto potrebbe COSTARE CARO la superficialità e l’incompetenza.