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PRIVACY
Il Garante della Privacy con ordinanza n. e dell’11 gennaio 2023 e pubblicata sulla newsletter n. 501 ha affermato il principio secondo il quale, pur in presenza di contenzioso e al fine di proporre una linea difensiva, non è possibile per l’azienda accedere alla posta elettronica di un ex collaboratore, comminando alla stessa una sanzione amministrativa.
L’azienda, sebbene si fosse interrotto il rapporto di collaborazione, aveva recuperato dalla posta elettronica le informazioni riguardanti potenziali clienti e a nulla è valsa la motivazione riconducibile all’esigenza di non perdere i potenziali clienti e di difesa in sede del contenzioso insorto con la parte: la corrispondenza del collaboratore deve intendersi coperta dalla garanzia anche costituzionale di segretezza.
Secondo il Garante, la finalità di non perdere contatti commerciali utili per la propria attività si sarebbe potuta perseguire con trattamenti meno invasivi e rispettosi del principio di minimizzazione secondo il quale i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.