Getting your Trinity Audio player ready...
|
VIDEOSORVEGLIANZA
Con nota n. 2572 dello scorso 19 aprile, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti circa il corretto ricorso agli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
Ribadito il concetto secondo il quale vige il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza dei lavoratori, l’accordo con le RSA/RSU NON può essere derogato con un eventuale consenso con i singoli lavoratori e la richiesta di autorizzazione alle sedi INL deve necessariamente essere completata con la documentazione che comprovi il mancato accordo.
La nota tratta anche il caso di aziende neocostituite che, in mancanza di lavoratori dipendenti, abbiano montato l’impianto: in tal caso e al momento della prima assunzione, l’azienda potrà inoltrare richiesta di autorizzazione previa disattivazione dell’impianto (potrà essere riattivato ad autorizzazione ricevuta).
L’Ispettorato precisa, poi, che la disciplina prevista dall’art. 4 dello Statuto (legge 300/70) dei Lavoratori deve essere applicato anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa