FERIE NON GODUTE
Il prossimo 30 giugno è il termine entro il quale devono essere godute le ferie residue 2021.
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno di maturazione, possibilmente in modo ininterrotto qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta (fatto salvo quanto previsto dal CCNL applicato).
Entro i diciotto mesi successivi a quello di maturazione, dovranno essere godute le giornate di ferie eccedenti le predette due settimane fatte salve differenti disposizioni previste dal CCNL applicato.
Qualora le due settimane di ferie eccedenti non dovessero essere godute, il datore di lavoro è obbligato a calcolare i contributi che gravano sulle stesse, sommando la relativa retribuzione a quella di luglio e pagando i relativi contributi entro il 16 del mese successivo (scadenza differita al 22 agosto).
Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori la possibilità di godere le ferie maturate e non godute nel corso del 2021 entro il 30 giugno 2023 (diciotto mesi successivi all’anno di maturazione) e, in caso di inottemperanza (oltre l’obbligo di pagamento della relativa contribuzione), sarà soggetto a una sanzione amministrativa così determinabile:
- da euro 120 a euro 720 per ciascun lavoratore cui si riferisce la sanzione
- da euro 480 a euro 1.800 per ciascun lavoratore, se la violazione interessa oltre 5 lavoratori o si sia verificata per almeno due anni
- da euro 960 a euro 5.400 per ciascun lavoratore, se la violazione interessa oltre 10 lavoratori o si sia verificata per almeno quattro anni.
Dette sanzioni, previste anche in caso di monetizzazione del periodo di ferie, potrebbero non trovare applicazione qualora il rispetto del godimento delle due settimane nell’anno di maturazione sia imputabile al lavoratore (es. malattia, infortunio, maternità, ecc.) e sono raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
L’eventuale violazione dei termini di godimento delle ferie comporta – qualora interessi oltre il 20% dei lavoratori in forza – la SOSPENSIONE DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER UN PERIODO DI TRE MESI.