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TELECAMERE
Il Garante della Privacy, con provvedimento dello scorso 3 marzo, ha affermato il concetto secondo il quale l’installazione di telecamere presso i negozi di vendita devono avere specifico (e preventivo) accordo sindacale o autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
NON è sufficiente a legittimarne il ricorso e installazione, pertanto, l’informativa ai lavoratori.
Il caso ha riguardato un’attività commerciale che registrava H24 – sebbene in zone di “passaggio e non di attività lavorativa” – le immagini dei locali al pubblico al fine di prevenire eventuali furti di merce (le immagini venivano sovrascritte giorno per giorno) in violazione con quanto previsto dall’art. 114 del Codice della Privacy che prevede l’osservanza di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/70) circa l’accordo o autorizzazione preventiva.
All’azienda, quindi, veniva comminata una pena pecuniaria per aver effettuato illecitamente il trattamento di dati personali (la violazione dell’art. 4 della legge 300/70 contempla anche sanzioni di natura penale).
Art. 4. Impianti audiovisivi.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.