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AGEVOLAZIONI
Da oggi è possibile procedere alle assunzioni agevolate degli UNDER30 appartenenti alla categoria NEET (Not in Education, Employment or Training) prevista dal c.d. Decreto Lavoro (art. 27 decreto legge n. 48/2023).
L’agevolazione consiste nella possibilità di recuperare, mediante compensazione contributiva della denuncia mensile, il 60% della retribuzione lorda mensile per un periodo complessivo di 12 mesi dalla data di assunzione.
I giovani interessati devono possedere i seguenti requisiti:
- età inferiore a 30 anni
- condizione NEET attestata dal Centro per l’Impiego competente
- registrati al programma Garanzia Giovani
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni ma, in tal caso, la misura percentuale consentita è pari al 20% della retribuzione lorda mensile.
Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve presentare domanda telematica all’INPS e, successivamente, effettuare alcune comunicazioni nel rispetto dei termini perentori previsti.
Il datore di lavoro deve:
a) essere in possesso del DURC;
b) essere in regola con gli obblighi previsti per il collocamento obbligatorio (legge 68/99);
c) rispettare i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”.
Art. 27
Incentivi all'occupazione giovanile
1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto
dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati e' riconosciuto, a
domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60
per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1
giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il
trentesimo anno di eta';
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di
formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'incentivo di
cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e
comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra
misura, l'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura
del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in
relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le
assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione e per il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai
rapporti di lavoro domestico.
4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda
per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa attraverso apposita
procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla
sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso
all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo
periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e'
assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla
stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro
il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui
al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in
caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende piu' in
considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito istituzionale.
5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata per 80
milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno
2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro
2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle
procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si
provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo
periodo, che costituisce limite di spesa.
6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL
e' autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese
effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di
euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a
167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo
complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022,
di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della
predetta legge n. 178 del 2020.