WELFARE
L’art. 40 del c.d. Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) convertito in Legge 85/2023 ha previsto un limite di esenzione dei fringe benefit innalzato a € 3.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 23/E che entra nel merito della novità chiarendo alcuni punti salienti tra cui:
- il limite di esenzione spetta per i redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- i lavoratori interessati sono quelli con figli fiscalmente a carico, ai sensi dell’art 12 TUIR ossia quelli che hanno un reddito, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 2.840,51 o, se di età inferiore o pari a 24 anni, a € 4.000,00.
Come chiarito dall’Agenzia, può anche verificarsi l’ipotesi in cui un figlio sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori: in questo caso la circolare prevede che il limite di esenzione si applichi ad entrambi i genitori (che potrebbero dunque fruire di un’esenzione di € 6.000,00).
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere riferita al 31 dicembre e il lavoratore, prima di vedersi riconosciuta questa importante esenzione, autocertificherà al datore di lavoro la propria situazione indicando il codice fiscale del figlio (in mancanza di dichiarazione, l’agevolazione non sarà applicabile).
Nei casi in cui il limite di esenzione risulti superato, risulterà assoggettabile a prelievo contributivo e fiscale l’intero ammontare delle somme corrisposte al lavoratore e non soltanto della parte eccedente.
Al di fuori delle predette ipotesi, resta fermo il limite di esenzione pari a € 258,23 l’anno.